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Ordinanza Sindacale n. 2/2026

ORDINANZA~2025-10-22-07-44-36-221~cache

Obblighi per i frontisti inerenti il mantenimento dei requisiti di sicurezza lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico

Data di Pubblicazione

10 aprile 2026

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Con Ordinanza n. 2 del 09/04/2026 

IL SINDACO

... omissis..

ORDINA

  1. Ai proprietari e/o conduttori dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico sull’intero territorio comunale, la potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.

Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia, in caso di scarsa visibilità e/o riscontrato pericolo alla viabilità ai sensi del codice della strada. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

  1. Di provvedere ad effettuare i suddetti interventi nel più breve tempo possibile provvedendo altresì alla costante verifica del rispetto di quanto disposto, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni pericolo alle persone ed alla circolazione. Sarà cura dell’interessato, prima dell’inizio dei lavori, l’ottenimento di eventuali autorizzazioni per l’esecuzione degli stessi in caso di ingombro.

AVVERTE

  • che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi continua, in forza della natura delle norme richiamate in premessa;
  • che i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà di cui trattasi saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero manifestarsi a causa dell’inottemperanza alla presente ordinanza;
  • che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. negli importi dallo stesso indicati nel tempo, attualmente indicati in Euro da 173,00 a 694,00; lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.

Alla violazione delle disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi.

Nell’eventualità in cui i proprietari e/o conduttori non provvedano autonomamente a quanto disposto dalla presente ordinanza provvederà l’Amministrazione comunale, con successivo addebito ai medesimi delle spese.

... omissis..

Ultima modifica: venerdì, 10 aprile 2026

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